La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla messa alla prova. Un Pubblico Ministero non può impugnare la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della prova, se i motivi del ricorso riguardano l'originaria ammissione al beneficio. La Corte ha chiarito che il momento per contestare l'ammissione è l'ordinanza iniziale, non la sentenza finale. Pertanto, il ricorso del PM contro la messa alla prova, presentato dopo il suo completamento, è stato dichiarato inammissibile per tardività. Questa decisione protegge l'affidamento dell'imputato che ha completato con successo il suo percorso, garantendo la certezza del diritto.
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