Un comproprietario ha abbattuto alcuni muri interni in un cortile comune senza autorizzazione, venendo condannato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando difetti di notifica e irregolarità nella costituzione di parte civile. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi procedurali, chiarendo che il decreto di giudizio immediato va notificato solo all'imputato, mentre al difensore spetta solo l'avviso dell'udienza. Tuttavia, poiché il fatto risaliva al 2014, la Cassazione ha annullato la condanna penale senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. Ha comunque confermato le statuizioni civili a favore dei vicini danneggiati, poiché i motivi di merito del ricorso erano inammissibili.
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