Un imputato non completa i lavori di pubblica utilità previsti dalla messa alla prova. Il GIP revoca il beneficio e rende esecutivo il decreto penale di condanna. La Cassazione annulla la decisione: in caso di esito negativo della messa alla prova, il processo deve continuare nelle forme ordinarie. Rilevata l'intervenuta prescrizione, il reato viene dichiarato estinto.
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