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Art. 464-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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Altri anni per Art. 464-bis Codice di Procedura Penale

Messa alla prova: l’appello del PM e la preclusione
La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio procedurale in tema di messa alla prova. In un caso in cui il Pubblico Ministero aveva impugnato la sentenza di estinzione del reato per il mancato risarcimento alla parte civile, la Corte ha rigettato il ricorso. È stato chiarito che eventuali contestazioni sulle condizioni della prova, come le prescrizioni risarcitorie, devono essere sollevate impugnando l'ordinanza iniziale di ammissione, non la sentenza finale. La mancata impugnazione tempestiva comporta una preclusione, impedendo di sollevare la questione in un momento successivo.
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Messa alla prova decreto penale: termini perentori
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31693/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che aveva richiesto la messa alla prova dopo aver già presentato opposizione a un decreto penale di condanna. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di procedimento per decreto, la richiesta di messa alla prova decreto penale deve essere formulata, a pena di decadenza, contestualmente all'atto di opposizione, come previsto dall'art. 464-bis, comma 2, c.p.p. Non è possibile presentarla in un momento successivo, neanche se si punta a una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave.
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