Un uomo si è spacciato per professionista abilitato alla presentazione di dichiarazioni di successione. Ha incassato dalla vittima il compenso professionale e le somme destinate alle imposte, per poi sparire senza svolgere alcuna attività. Il Tribunale lo ha condannato per il reato di truffa a sette mesi di reclusione, pena sostituita con i lavori di pubblica utilità. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'omessa motivazione sulla presunta tardività della querela, eccezione inserita nell'opposizione al decreto penale ma non riproposta in dibattimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarificando che le eccezioni contenute nell'atto di opposizione non vincolano il giudice se non formalizzate al termine del processo. Si tratta di una tipica truffa del finto professionista, sostenuta dal dolo iniziale dell'agente.
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