Un avvocato ha chiesto il pagamento del proprio compenso per l'attivita professionale svolta in favore di un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha negato il compenso per la fase istruttoria, ritenendola incompatibile con la natura dell'opposizione a decreto penale di condanna. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la fase istruttoria e pienamente compatibile con questo procedimento, in quanto il difensore puo svolgere indagini difensive o produrre elaborati peritali. Pertanto, il giudice deve valutare ed erogare il compenso anche per le attivita istruttorie effettivamente svolte nel giudizio.
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