La Corte di Cassazione ha stabilito che l'opposizione a decreto penale, anche se inviata a un indirizzo PEC errato, non è inammissibile se raggiunge comunque l'ufficio giudiziario competente e viene iscritta a registro nei termini. La Corte ha sottolineato che le cause di inammissibilità sono tassative e quelle previste per le impugnazioni in generale non possono essere estese per analogia all'opposizione, tutelando così il principio del 'favor oppositionis' e il diritto alla difesa.
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