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Art. 461 Codice di Procedura Penale — Anno 2024

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Altri anni per Art. 461 Codice di Procedura Penale

Lavori pubblica utilità: onere del giudice, non tuo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43729/2024, ha annullato un'ordinanza che rendeva esecutivo un decreto penale per guida in stato di ebbrezza. L'imputato aveva richiesto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ma la sua difesa non era riuscita a indicare un ente disponibile. La Corte ha stabilito che, una volta ammessa la richiesta, l'onere di individuare l'ente spetta al giudice e non all'imputato. Inoltre, ha chiarito che non si può applicare retroattivamente una norma processuale più sfavorevole (introdotta dalla Riforma Cartabia) a una richiesta presentata prima della sua entrata in vigore, per tutelare il principio di affidamento.
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Deposito telematico penale: l’errore PEC è fatale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46587/2024, ha confermato l'inammissibilità di un'opposizione a decreto penale di condanna a causa di un errore nell'indirizzo PEC utilizzato per il deposito. Nonostante l'atto fosse stato inviato a un indirizzo dell'ufficio giudiziario competente, non era quello specifico designato dal Ministero della Giustizia per gli atti penali. La Corte ha ribadito che, nel contesto del deposito telematico penale, le regole formali sono inderogabili e l'utilizzo dell'indirizzo PEC corretto è un requisito di validità assoluto, senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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