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Art. 460 Codice di Procedura Penale — Sezione Lavoro Civile

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Decreto penale di condanna: sanzione nulla senza verifiche
Una dipendente pubblica riceve una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per cinque mesi dopo aver acquistato un telefono cellulare di provenienza furtiva. L'amministrazione applica la sanzione basandosi esclusivamente su un decreto penale di condanna non opposto per ricettazione. La Corte d'Appello ritiene legittimo il provvedimento, equiparando il decreto a una sentenza irrevocabile. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice, stabilendo che il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili o disciplinari. Di conseguenza, il datore di lavoro non può limitarsi a recepire la condanna penale, ma deve svolgere un autonomo accertamento dei fatti contestati per valutare la reale gravità della condotta del dipendente.
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