La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6358/2024, ha dichiarato inammissibile un'istanza di rimessione di un processo penale. La decisione si fonda sulla mancata notifica della richiesta alle altre parti, un adempimento procedurale inderogabile previsto dal codice. Inoltre, i motivi addotti sono stati ritenuti estranei e non idonei a generare un legittimo sospetto. Di conseguenza, il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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