La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo. La decisione si fonda su un vizio procedurale cruciale: la mancanza di una procura speciale sequestro in capo al difensore per rappresentare le società coinvolte. Viene inoltre ribadito che le censure di merito sul 'fumus commissi delicti' non sono ammissibili in sede di legittimità, e che l'intenzione di avviare una procedura di concordato preventivo non è sufficiente a paralizzare la misura cautelare.
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