Una società ha presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza di sequestro preventivo. Successivamente, ha effettuato una rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato l'appello inammissibile, specificando che, a causa di una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (il dissequestro delle somme), non era dovuta la condanna al pagamento di sanzioni o spese processuali.
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