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Art. 459 Codice Penale — Sezione Sesta Penale

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Reato di peculato per il cancelliere e marche false
Un cancelliere di un ufficio giudiziario riceveva dagli avvocati somme di denaro o marche da bollo autentiche per iscrivere a ruolo le cause civili. L'impiegato si appropriava del denaro o dei valori bollati originali, applicando sugli atti giudiziari marche contraffatte o alterate. La difesa ha chiesto di derubricare i fatti in truffa aggravata, sostenendo l'assenza di un possesso legale originario dei beni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che il reato di peculato sussiste anche quando il possesso del denaro deriva da prassi informali o consuetudini d'ufficio consolidate. Il funzionario pubblico risponde di appropriazione indebita aggravata dalla carica poiché deteneva le somme stabilmente in ragione del proprio servizio.
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