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Art. 457 Codice Penale

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Detenzione banconote false: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per detenzione banconote false nei confronti di un individuo trovato in possesso di 9 banconote contraffatte da 20 euro. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo provato il dolo specifico di messa in circolazione sulla base di vari indizi, tra cui la detenzione separata del denaro falso da una cospicua somma di denaro autentico. Sono state escluse sia la particolare tenuità del fatto, a causa dei precedenti penali e del disvalore della condotta, sia le attenuanti generiche.
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Banconote contraffatte: la prova senza perizia
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per la detenzione e spendita di banconote contraffatte. La sentenza stabilisce che per accertare la falsità non è sempre necessaria una perizia tecnica, potendo bastare prove indiziarie come la verifica con dispositivi elettronici e il comportamento dell'imputato. La consapevolezza della falsità al momento della ricezione del denaro è stata desunta dalla pluralità di banconote false possedute e dall'assenza di una spiegazione credibile sulla loro provenienza.
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Ricorso inammissibile: motivi nuovi e non specifici
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati per spendita di monete false, truffa e furto aggravato. La decisione si fonda su vizi procedurali, come la presentazione di motivi non sollevati in appello, e sulla manifesta infondatezza delle censure, che si limitavano a riproporre questioni già respinte. La Corte conferma la sussistenza dell'aggravante della destrezza e l'insussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità, ribadendo principi consolidati in materia.
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Spendita di monete false: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per la spendita di monete false. La Corte ha confermato la validità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia e ha ribadito che la consapevolezza della falsità del denaro al momento della ricezione, desumibile da indizi come il numero di banconote, è l'elemento chiave per distinguere il reato più grave (art. 455 c.p.) da quello meno grave (art. 457 c.p.).
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