Un imprenditore edile è stato condannato per furto aggravato di materiali lapidei, abbandono di rifiuti e traffico illecito di rifiuti. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che il reato minore di abbandono di rifiuti è assorbito in quello più grave di traffico illecito di rifiuti (oggi punito dall'art. 452-quaterdecies c.p.). Trattandosi di una condotta organizzata e continuativa, la singola azione di scarico non può essere punita autonomamente. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna per l'abbandono dei rifiuti, riducendo la pena di quattro mesi di reclusione e cento euro di multa, confermando invece la responsabilità per il furto e per il traffico illecito di rifiuti.
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