L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda l'indeducibilità di costi per l'acquisto di rottami ferrosi da soggetti non identificati, qualificando l'operazione come traffico illecito di rifiuti. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano dato ragione all'Azienda, ritenendo i materiali non rifiuti e ponendo l'onere della prova sull'Agenzia. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che la prova che il materiale non sia un rifiuto e che l'operazione non costituisca traffico illecito di rifiuti spetta all'Azienda, soprattutto se priva di autorizzazioni ambientali. La sentenza è stata cassata e rinviata per un nuovo giudizio.
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