Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito un principio fondamentale in materia di rimessione del processo. Con l'ordinanza in esame, hanno chiarito che la parte che presenta una richiesta di trasferimento del procedimento e la vede respinta o dichiarata inammissibile non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. La decisione nasce da un caso in cui un imputato aveva richiesto la rimessione per un presunto clima di ostilità nel tribunale di Verona. La Corte ha sottolineato la natura eccezionale e non assimilabile a un'impugnazione dell'istituto, la cui disciplina (art. 48 c.p.p.) non prevede la condanna alle spese, ma solo una sanzione pecuniaria facoltativa a favore della Cassa delle ammende.
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