Un professionista ha presentato numerosi esposti infondati contro i membri del Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna. Di conseguenza, l'ordine ha avviato un procedimento disciplinare degli avvocati nei suoi confronti per violazione dei doveri di correttezza. Il Consiglio di Bologna ha cercato di trasferire il caso ad Ancona per motivi di imparzialità, invocando l'istituto della rimessione. Il Consiglio Nazionale Forense e le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il trasferimento non è possibile. Nei procedimenti amministrativi disciplinari non si applica la rimessione penale. L'imparzialità si garantisce solo con l'astensione o la ricusazione dei singoli membri. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del professionista, confermando la competenza del Consiglio di Bologna.
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