L'Imputato ha richiesto la rimessione del procedimento penale a suo carico presso un altro tribunale, lamentando una presunta ostilità e discriminazione da parte della Procura locale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta. I giudici hanno chiarito che la rimessione del procedimento è una misura eccezionale che richiede una grave e oggettiva situazione ambientale esterna, capace di minacciare l'imparzialità del giudizio. Semplici contrasti con l'ufficio del pubblico ministero o normali dinamiche processuali non giustificano lo spostamento del processo, che violerebbe il principio costituzionale del giudice naturale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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