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Art. 449 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Imputazione coatta: il GIP non può scavalcare il PM
Il Giudice per le Indagini Preliminari, respingendo una richiesta di archiviazione per il reato di minaccia, ordinava al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione coatta per il diverso reato di incendio colposo. L'Indagato ha fatto ricorso in Cassazione denunciando l'anomalia del provvedimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice non può imporre l'imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui si è indagati. In questi casi, il giudice deve limitarsi a ordinare l'iscrizione del nuovo reato nel registro delle notizie di reato, per non invadere l'autonomia del Pubblico Ministero e non violare il diritto di difesa. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice.
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