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Art. 449 Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 449 Codice Penale

Incendio colposo in porto: assolto il gestore senza colpa
Un incendio doloso appiccato da ignoti distruggeva alcune imbarcazioni in un porticciolo turistico. L'Amministratore del porto veniva condannato per il reato di incendio colposo poiché l'impianto antincendio non aveva funzionato a causa di un contratto elettrico con potenza insufficiente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato e del Procuratore Generale, annullando la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici hanno stabilito l'assenza di un nesso causale: L'Amministratore aveva ripetutamente richiesto all'Enel il potenziamento elettrico, rimasto inevaso per cause non a lui imputabili. Inoltre, non vi era prova che un tempestivo utilizzo dell'impianto avrebbe evitato la rapida propagazione del fuoco causato dal dolo di terzi.
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Disastro colposo: Cassazione distingue le colpe dei direttori
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso del crollo di un edificio sovrastante l'argine di un torrente, provocato dall'errata manovra di un escavatorista durante i lavori di risagomatura dell'alveo. Per l'evento erano stati condannati in appello il Direttore dei Lavori e il Direttore di Cantiere per il reato di disastro colposo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Direttore di Cantiere, confermando la sua responsabilità penale per omessa vigilanza sulla sicurezza esecutiva. Al contrario, ha annullato con rinvio la condanna del Direttore dei Lavori. I giudici hanno chiarito che il suo dovere di alta vigilanza non comporta una responsabilità automatica per ogni imprevisto operativo di cantiere, specie se l'errore del singolo lavoratore era improvviso, non prevedibile e non tempestivamente comunicato.
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