L'Imputato ha proposto ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare. La Corte di Cassazione ha verificato che i motivi del ricorso contro il patteggiamento esulavano dalle ipotesi previste dalla legge penale. La Riforma Orlando consente l'impugnazione soltanto in caso di vizi della volontà, mancata corrispondenza tra richiesta e decisione, errori nella qualificazione del fatto oppure illegalità della pena. Avendo l'imputato presentato contestazioni diverse da quelle consentite, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. L'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
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