Un ex coniuge richiedeva la revoca di una donazione per ingratitudine e, in subordine, un assegno alimentare. La Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza dell'assegno alimentare: esso spetta dalla data della domanda giudiziale e non dalla data della sentenza. Questo diritto non viene meno neanche se, nel frattempo, la persona bisognosa ha ricevuto aiuto da altri familiari, poiché tale circostanza non esonera l'obbligato per legge dal suo dovere.
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