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Art. 445 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 445 Codice Civile

Interessi art 1284: quando si applicano all’indebito
Una società cliente ha citato in giudizio un istituto di credito per la restituzione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della banca alla restituzione, stabilendo un principio fondamentale: i maggiori interessi previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., si applicano anche alle obbligazioni di ripetizione di indebito, a partire dalla data della domanda giudiziale. La decisione chiarisce che la finalità della norma è disincentivare la resistenza in giudizio, a prescindere dalla fonte contrattuale o meno dell'obbligazione.
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