L'Imputato, accusato del reato di rapina, ha concordato l'applicazione della pena con la Procura tramite la procedura speciale del patteggiamento. Il Giudice per le indagini preliminari ha ratificato l'accordo. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione contro patteggiamento lamentando una motivazione carente sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'intesa sanzionatoria costituisce un accordo processuale non revocabile unilateralmente. Di conseguenza, l'imputato non può contestare la congruità della pena concordata, a meno che la sanzione non sia illegale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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