La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14809/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. Il ricorso era basato sulla contestazione dell'entità della pena, un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per questo tipo di sentenze, che sono frutto di un accordo tra le parti. Questa decisione ribadisce la rigida disciplina che regola l'impugnazione delle sentenze emesse con rito alternativo, sottolineando l'inammissibilità del ricorso patteggiamento se non fondato su profili di illegalità della sanzione.
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