Un dipendente comunale, inizialmente sospeso per il rilascio di documenti falsi, è stato licenziato a seguito della riapertura del procedimento disciplinare dopo una sentenza penale di patteggiamento. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento disciplinare pubblico impiego, sostenendo la tardività della riapertura e la violazione del principio del 'ne bis in idem'. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il termine per la riapertura decorre dalla conoscenza completa della sentenza penale da parte dell'amministrazione e che la sanzione finale sostituisce quella provvisoria, senza violare il divieto di doppia sanzione.
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