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Art. 438 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

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Altri anni per Art. 438 Codice di Procedura Penale

Stato di necessità immigrazione: non scusa la violenza
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio preterintenzionale a carico di tre individui, ritenuti responsabili della gestione di una traversata in cui un migrante ha perso la vita. La Corte ha rigettato i ricorsi, escludendo l'applicabilità della scriminante dello stato di necessità immigrazione, poiché gli imputati avevano esercitato violenza e avevano il pieno controllo dell'imbarcazione, dimostrando un'adesione al piano criminale. Sono state respinte anche le eccezioni procedurali relative all'assenza del difensore e alla mancata traduzione della sentenza.
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Stato di necessità: quando è giustificabile?
Un uomo, condannato per aver violato la sorveglianza speciale, ha invocato lo stato di necessità putativo, sostenendo di aver agito per impedire al fratello di acquistare droga. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la scriminante dello stato di necessità richiede prove concrete e non generiche supposizioni, confermando così la condanna.
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