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Art. 438 Codice Civile — Sezione Quarta Penale

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Riparazione per ingiusta detenzione: stop al calcolo errato
Un cittadino ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo aver trascorso 433 giorni in custodia cautelare. La Corte di Appello ha quantificato l'indennizzo calcolando erroneamente soltanto 100 giorni di detenzione e ha ignorato la richiesta di una provvisionale economica per motivi di sussistenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato, stabilendo l'obbligo di considerare l'esatta durata della reclusione e di motivare espressamente sulle richieste di anticipo per stato di bisogno. I giudici hanno invece confermato la compensazione delle spese processuali perché l'Amministrazione pubblica non si era opposta alla domanda. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo e corretto conteggio dell'indennizzo spettante.
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Riparazione per ingiusta detenzione: spetta la provvisionale
Un cittadino ha formulato istanza per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione a seguito di una custodia cautelare subita per un reato da cui era stato prosciolto. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto all'indennizzo finale, ma ha omesso di decidere sulla contestuale richiesta di una provvisionale a titolo di alimenti, avanzata per documentate condizioni di precarietà economica. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione censurando il silenzio dei giudici di merito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che chi richiede l'indennizzo ha diritto a ottenere una provvisionale alimentare se dimostra uno stato di bisogno a cui non può rimediare. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato l'ordinanza limitatamente all'omesso esame della provvisionale, rinviando la causa per un nuovo giudizio.
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