Due lavoratori impugnano una decisione sfavorevole, ma all'udienza di discussione il loro difensore è privo dell'atto di appello notificato all'ente previdenziale. Nonostante i ricorrenti sostengano di aver depositato telematicamente l'atto notificato via PEC, non vi è traccia di tale deposito nel fascicolo telematico. La Corte d'Appello dichiara quindi l'improcedibilità dell'impugnazione. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici ribadiscono che l'improcedibilità dell'appello nel rito del lavoro scatta inevitabilmente quando manca la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Senza questa prova, il giudice non può concedere un nuovo termine per la notifica, poiché ciò violerebbe il principio della ragionevole durata del processo.
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