Un dipendente di un ente sanitario, inquadrato nella categoria B, ha svolto di fatto mansioni superiori riconducibili alla categoria BS, richiedendo il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore. L'ente sanitario ha proposto appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. L'ente ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso poiché l'ente non ha trascritto in modo specifico i passaggi degli atti contestati, violando il principio di autosufficienza. Di conseguenza, l'ente sanitario ha perso definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del lavoratore.
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