Un imputato ha richiesto la rimessione del processo, ovvero il suo trasferimento ad altra sede, lamentando un 'legittimo sospetto' sulla parzialità dei giudici. Le motivazioni includevano presunte manifestazioni di solidarietà di un magistrato verso la parte civile e varie anomalie procedurali. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile, stabilendo che la rimessione del processo è un rimedio eccezionale applicabile solo per 'gravi situazioni locali' esterne al processo. Questioni riguardanti singoli magistrati o la dialettica processuale interna devono essere risolte con altri strumenti, come la ricusazione o l'appello.
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