Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato per il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo, ritenendo il reato non punibile per mancanza di querela dopo aver escluso l'aggravante dei beni destinati a pubblico servizio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che l'energia elettrica è per sua natura destinata a un pubblico servizio. Di conseguenza, l'allacciamento abusivo configura sempre la circostanza aggravante, rendendo il reato procedibile d'ufficio anche se la sottrazione avviene da un contatore condominiale o privato. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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