Un'Azienda aveva impugnato l'aggiudicazione di un appalto e presentato motivi aggiunti. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso l'obbligo di pagare un ulteriore contributo unificato, ritenendo che i motivi aggiunti non ampliassero significativamente l'oggetto della controversia. Il TAR Toscana ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i motivi aggiunti avessero introdotto una nuova domanda e ampliato il tema decisionale, rendendo dovuto il contributo unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del TAR Toscana, confermando che il contributo unificato non è dovuto se i motivi aggiunti non ampliano in modo considerevole l'oggetto della controversia. Il ricorso incidentale dell'Azienda è stato dichiarato inammissibile.
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