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Art. 43 Codice Penale — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 43 Codice Penale

Contributo Unificato per Motivi Aggiunti: La Cassazione fa chiarezza
Un'Azienda aveva impugnato l'aggiudicazione di un appalto e presentato motivi aggiunti. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso l'obbligo di pagare un ulteriore contributo unificato, ritenendo che i motivi aggiunti non ampliassero significativamente l'oggetto della controversia. Il TAR Toscana ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i motivi aggiunti avessero introdotto una nuova domanda e ampliato il tema decisionale, rendendo dovuto il contributo unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del TAR Toscana, confermando che il contributo unificato non è dovuto se i motivi aggiunti non ampliano in modo considerevole l'oggetto della controversia. Il ricorso incidentale dell'Azienda è stato dichiarato inammissibile.
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Contributo unificato: motivi aggiunti non raddoppiano il costo
Un'Amministrazione Pubblica aveva chiesto a una Cooperativa Sociale il pagamento di un ulteriore Contributo unificato ricorso amministrativo. L'Amministrazione sosteneva che i motivi aggiunti presentati dalla Cooperativa nel suo ricorso amministrativo avessero introdotto nuove domande, ampliando l'oggetto del giudizio. Le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale avevano dato ragione alla Cooperativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, stabilendo che un ulteriore contributo è dovuto solo se i motivi aggiunti modificano realmente il 'petitum' e la 'causa petendi', non se si limitano a integrare o specificare le censure già proposte.
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