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Art. 427 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

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Assoluzione per insussistenza del fatto: l’accusatore paga
Un imputato, accusato di ingiuria, ottiene una piena assoluzione per insussistenza del fatto. Questa formula certifica che l'accusa era infondata nel merito. Successivamente, chiede la condanna del querelante al risarcimento dei danni. Un giudice, però, respinge la richiesta, confondendo l'assoluzione nel merito con la semplice presa d'atto della depenalizzazione del reato di ingiuria. La Corte di Cassazione interviene e annulla questa decisione errata. La Corte stabilisce che il giudice deve riconsiderare la domanda di risarcimento, perché l'assoluzione per insussistenza del fatto ha un peso ben diverso dalla mera cancellazione del reato.
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