La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 36352/2024, ha dichiarato un ricorso parte civile inammissibile avverso una sentenza di non luogo a procedere. La Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2017, la parte civile può impugnare tale provvedimento solo per specifiche nullità procedurali e non per questioni di merito. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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