Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento disciplinare e richiesto differenze retributive e il pagamento del TFR. Mentre le domande su licenziamento e inquadramento sono state respinte nei gradi di merito, la Cassazione ha focalizzato l'attenzione sulla **Compensazione TFR**. La società datrice aveva infatti trattenuto le somme spettanti a titolo di TFR compensandole con un proprio credito solo dopo la sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha stabilito che tale questione non poteva essere dichiarata inammissibile in appello, poiché sorta in una fase successiva al primo giudizio, imponendo un nuovo esame sulla legittimità di tale trattenuta.
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