La Cassazione conferma la responsabilità del conduttore per i danni da incendio, anche in presenza di un'assoluzione penale dei suoi rappresentanti. La Corte chiarisce che l'assoluzione per insufficienza di prove non costituisce la prova liberatoria richiesta dall'art. 1588 c.c., che pone a carico del locatario l'onere di dimostrare che l'evento è derivato da una causa a lui non imputabile.
Continua »