Un soggetto, condannato per essere il mandante dell'incendio dell'auto della moglie di un ex socio, ha presentato ricorso in Cassazione. Il ricorso si basava principalmente sulla contestata utilizzabilità delle intercettazioni, autorizzate per un reato minore e poi usate per la condanna per incendio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che le censure erano una mera riproposizione di motivi già respinti e miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti. La Corte ha ribadito il principio secondo cui l'utilizzabilità intercettazioni è consentita anche per reati diversi, quando il fatto storico resta immutato.
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