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Art. 420-quater Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

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Rescissione del giudicato: onere della prova dell’imputato
Un'imputata, il cui avvocato è deceduto dopo aver presentato appello, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non essere stata a conoscenza dell'udienza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo la Corte, la ricorrente non ha fornito la prova rigorosa della sua incolpevole mancata conoscenza del processo, dimostrando piuttosto un 'colpevole disinteresse', e non ha adempiuto all'onere di provare la tempestività della sua richiesta.
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