Un Lavoratore, condannato in sua assenza, ha chiesto la `rescissione del giudicato`, sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che il Lavoratore aveva ricevuto una notifica iniziale e nominato un difensore di fiducia. Questo indicava una possibile volontà di sottrarsi al processo. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione. Ha stabilito che, avendo il Lavoratore avuto un canale di comunicazione effettivo con il suo avvocato, la sua mancata conoscenza non poteva considerarsi incolpevole. La `rescissione del giudicato` è negata se l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti.
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