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Art. 42 Codice Penale — Sezione Quinta Civile

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Forza maggiore nei debiti tributari: lo Stato ritarda ma sanziona
Un'azienda di fornitura elettrica non versa l'acconto sulle accise a causa di una grave crisi di liquidità, provocata dai ritardi nei pagamenti da parte dei suoi clienti pubblici. L'Agenzia delle Dogane applica le sanzioni, ma i giudici di merito le annullano ritenendo che il ritardo dello Stato costituisca una causa di forza maggiore. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici stabiliscono che la crisi finanziaria, anche se causata dalla Pubblica Amministrazione, non rientra nella nozione di forza maggiore nei debiti tributari. Questo perché il ritardo nei pagamenti pubblici in Italia è un fenomeno ampiamente prevedibile e non cancella la volontà del contribuente. Di conseguenza, l'azienda perde la causa e deve pagare le sanzioni e le spese di giudizio.
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Forza maggiore nelle sanzioni tributarie: la crisi non scusa
L'Agenzia delle Dogane ha sanzionato una società di distribuzione elettrica per il ritardato pagamento delle accise sull'energia negli anni 2009-2010. La società si è difesa invocando la forza maggiore nelle sanzioni tributarie, giustificando il ritardo con una grave crisi di liquidità causata dal mancato pagamento da parte dei propri clienti, tra cui diverse pubbliche amministrazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la mancanza di denaro dovuta a ritardi nei pagamenti dei debitori, essendo un evento prevedibile nel contesto economico italiano, non costituisce forza maggiore. Per escludere la punibilità, serve un evento imponderabile e inevitabile che annulli del tutto la volontà del contribuente. La società è stata quindi condannata a pagare le sanzioni e le spese di giudizio.
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Responsabilità socio: Cassazione su culpa in vigilando
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due soci di una s.a.s., uno accomandatario e una accomandante, ritenuti responsabili per un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all'uso di fatture per operazioni inesistenti. I soci avevano impugnato la decisione, sostenendo la loro estraneità alla gestione e di essere stati a loro volta vittime di una frode. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi procedurali, ribadendo tuttavia principi chiave sulla "culpa in vigilando". Ha chiarito che spetta al contribuente dimostrare l'assenza totale di colpa e che la mancata supervisione sulla gestione societaria configura una responsabilità, anche in ambito fiscale.
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