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Art. 416 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Transazione novativa: la Cassazione chiarisce i limiti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15159/2024, interviene sulla qualificazione di una transazione novativa in un appalto pubblico. Una società appaltatrice aveva stipulato un accordo con l'Ente d'Ambito e l'Ufficio del Commissario. La Corte d'Appello aveva ritenuto tale accordo novativo, estinguendo il contratto originale e le relative pretese. La Cassazione ha annullato questa decisione, evidenziando che l'intento di estinguere il rapporto precedente non era inequivocabile, data la proroga del contratto stesso e altre clausole. La Corte ha stabilito che la qualificazione di transazione novativa richiede un'incompatibilità oggettiva e una chiara volontà delle parti, rinviando il caso per un nuovo esame.
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Data certa e prove: preclusioni nel fallimento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31689/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società creditrice che chiedeva di produrre tardivamente i documenti originali a prova della data certa di un pegno. La Corte ha ribadito che nel rito fallimentare le preclusioni probatorie sono rigide: il creditore, che non ha fornito la prova adeguata nei termini, non può rimediare in fase di opposizione. La mancanza della prova della data certa è un onere iniziale del creditore, non una questione nuova che giustifichi una rimessione in termini.
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