La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società contro un avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti. È stato confermato il raddoppio termini accertamento basato su una denuncia penale che, pur diretta a terzi, conteneva riferimenti alla società ricorrente e a un sistema di evasione fiscale. La Corte ha ritenuto inammissibili gli altri motivi, inclusi quelli sulla nullità dell'atto per omessa allegazione di prove e sulla mancata prova della consapevolezza della frode, poiché non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni della sentenza di secondo grado. Anche le sentenze penali di assoluzione prodotte non sono state ritenute rilevanti.
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