La Corte di Cassazione affronta un caso di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse. Un indagato, agli arresti domiciliari, impugna la misura. Prima della decisione della Corte, la misura stessa viene revocata. Di conseguenza, il suo difensore rinuncia al ricorso, che non ha più scopo. La Corte lo dichiara inammissibile, ma stabilisce un principio fondamentale: poiché la carenza di interesse è 'sopravvenuta' e non dipende da un errore iniziale dell'indagato, quest'ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La decisione distingue nettamente questa situazione da altre forme di inammissibilità che comportano la condanna alle spese.
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