Un condannato a dodici anni di reclusione ha presentato istanza per ottenere l'ammissione a misure alternative. La pena complessiva derivava da un cumulo comprensivo di delitti comuni e di un reato ostativo. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta, sostenendo che l'uomo stesse ancora espiando la pena per il delitto ostativo. La difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancata applicazione dello scioglimento virtuale del cumulo. Secondo i calcoli difensivi, la porzione ostativa risultava già interamente scontata, lasciando in esecuzione solo pene per reati ordinari. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento, ribadendo l'obbligo di verificare l'effettiva espiazione della pena ostativa prima di respingere la domanda.
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