La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato che chiedeva la cessazione della custodia cautelare per decorso dei termini massimi. Il ricorrente sosteneva che, a causa del vincolo della continuazione tra due diversi procedimenti per associazione mafiosa, il periodo di detenzione già sofferto per il primo processo dovesse essere computato nel calcolo della durata massima per il secondo. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., non è possibile scomputare periodi di detenzione relativi a condotte esaurite prima della commissione del nuovo reato, nonostante il riconoscimento del vincolo della continuazione.
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