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Art. 415-bis Codice Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 415-bis Codice Penale

Rivolta in istituto penitenziario: valida la misura cautelare
Un detenuto ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere contestando la mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo e la sussistenza del reato di rivolta in istituto penitenziario. L'indagato aveva sbattuto le inferriate, minacciato la Polizia Penitenziaria, appiccato piccoli incendi e distrutto gli arredi della cella, bloccando la distribuzione dei farmaci agli altri reclusi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno stabilito che l'omissione dell'interrogatorio anticipato è giustificata dalla violenza e gravità delle condotte emerse nel provvedimento. Inoltre, il comportamento dell'indagato integra appieno il reato contestato, a nulla rilevando la sua permanenza dentro la cella. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Rivolta in carcere: non è danno ma reato di devastazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un gruppo di detenuti che, durante una protesta legata all'emergenza Covid, hanno scatenato una violenta rivolta in una sezione del carcere. I giudici hanno stabilito che l'azione collettiva, con distruzioni estese, barricate e incendi, integra il più grave **reato di devastazione** e non un semplice danneggiamento aggravato. Il principio chiave è che la devastazione non dipende solo dall'entità del danno patrimoniale, ma dalla capacità dell'azione di minare l'ordine pubblico e il senso di sicurezza, anche se l'evento rimane confinato all'interno della struttura carceraria. La Corte ha quindi respinto la richiesta di derubricare il reato, sottolineando la gravità della perdita di controllo della situazione da parte delle autorità.
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Revoca detenzione domiciliare: no all’automatismo
La Corte di Cassazione ha annullato la revoca di una detenzione domiciliare, stabilendo che non può basarsi su un automatismo. La scoperta di una condotta negativa del detenuto, avvenuta prima della concessione del beneficio ma nota solo dopo, impone al giudice una nuova e approfondita valutazione della pericolosità sociale, non una semplice revoca basata sulla segnalazione.
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