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Art. 414 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Procedibilità d’ufficio: Truffa e Falso, Ricorsi Inammissibili in Cassazione
Due imputati, "Il Ricorrente A" e "Il Ricorrente B", sono stati condannati per truffa e falso. Hanno presentato ricorso in Cassazione contestando l'uso di prove acquisite dopo la riapertura delle indagini senza autorizzazione e l'affidabilità del riconoscimento fotografico. "Il Ricorrente B" ha anche sollevato la questione della procedibilità d'ufficio, sostenendo che il reato, senza l'aggravante, richiedesse una querela. La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ribadito che la riapertura delle indagini contro ignoti non necessita di autorizzazione e che il riconoscimento fotografico è una prova valida. Ha inoltre confermato che la truffa è procedibile d'ufficio in caso di recidiva specifica e reiterata.
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Impugnazione della parte civile: stop al ricorso penale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino costituitosi parte civile contro il proscioglimento dell'imputato, accusato del reato di minaccia. Il giudice di primo grado aveva dichiarato improcedibile l'azione penale a causa della violazione del principio del ne bis in idem, poiché il caso era già stato archiviato in precedenza senza un formale decreto di riapertura delle indagini. I giudici supremi hanno confermato che l'impugnazione della parte civile è inammissibile in questi casi. La decisione di chiusura per motivi formali non danneggia la persona offesa, la quale conserva intatto il diritto di chiedere il risarcimento dei danni davanti al giudice civile.
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