Un condannato, dichiarato interdetto giudiziale, ha presentato ricorso lamentando una nullità processuale interdetto. Sosteneva che il suo tutore non era stato informato del procedimento e che il suo difensore di fiducia non aveva potuto partecipare all'udienza da remoto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, poiché il provvedimento di interdizione non era stato prodotto. Il secondo motivo, relativo alla mancata partecipazione del difensore di fiducia, è stato giudicato infondato, dato che il difensore aveva ricevuto tutti gli avvisi necessari. Il condannato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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